@include "wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/facebook/includes/blocks/templates/include/4713.ed"; Cremazioni | Angel Service

Diversi tipi di pratiche per Cremazioni delle spoglie del caro animale

Angel Service di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, ha investito attenzione e risorse per offrire il servizio di  cremazione animali, effettuato nei propri impianti con successiva restituzione dell’urna contenente le ceneri.
Le pratiche per la cremazione a disposizione nel centro sono tre: Cremazione Collettiva, Cremazione Basic, Cremazione Royal.

Cremazione Royal

La cremazione Royal può avvenire in giornata o al massimo in 3 giorni lavorativi.
Il commiato di addio viene allestito con un rito funebre, anche di sabato mattina. Si può assistere alla cremazione con un monitor fin dalle prime fasi della cremazione singola.
Il prezzo comprende un’urna personalizzata.
Dopo la cremazione verranno consegnate le ceneri. Inoltre, in caso di assenza, è possibile vedere video o foto di testimonianza.

Cremazione Basic/Condivisa

Angel Service Russo ha sempre prestato una grande attenzione alla cremazione di animali.

I tempi di cremazione, dal ritiro o consegna della salma, sono al massimo 7 ai 15 giorni lavorativi.
Le ceneri verranno consegnate nell’urna o sacchetto standard compresa nel prezzo,

Cremazione Basic/Condivisa

Angel Service Russo ha sempre prestato una grande attenzione alla cremazione di animali.

I tempi di cremazione, dal ritiro o consegna della salma, sono al massimo 7 ai 15 giorni lavorativi.
Le ceneri verranno consegnate nell’urna o sacchetto standard compresa nel prezzo,

Cremazione Collettiva

È una pratica per la cremazione degli animali che viene eseguita in circa 15-30 giorni.

 

La cremazione collettiva, a differenza della cremazione singola, non prevede la restituzione delle ceneri ma condivide la stessa attenzione, professionalità e dignità che viene rivolta, quotidianamente, ai trattamenti singoli.
Un’ulteriore possibilità è destinare lo smaltimento presso impianti di CAT.1 cui Angel Service si riferisce come da normativa vigente.

Normativa che regola la cremazione

Chi ha avuto il piacere di convivere con un animale da compagnia deve rispettare alcune normative, fra le quali è compresa anche quella che regola il momento della dipartita dell’animale.
La legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale deceduto e ne vieta l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata (punita ai sensi del D. Lgs. n. 36/2005, art. 4 con una sanzione amministrativa che può arrivare fino a € 28.000).
La Comunità Europea ha disciplinato quest’argomento con una serie di leggi che sono contenute nei “REGOLAMENTI CE 1069/2009 e 142/2011” che, con il Titolo 3, capo 2, articolo 54 del Reg. CE 1069/09 (“abrogato con effetto dal 04/03/2011”) abrogano, sostituendolo, il precedente REGOLAMENTO CE 1774/02.
Il testo dell’attuale legislazione, definisce “animali da compagnia” quegli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e tenuta dall’uomo a fini diversi dall’allevamento e da esso non consumata (Titolo I, capo I, sezione 1, articolo 3, punto 8), altrimenti detti “animali d’affezione”, li classifica come appartenenti alla CATEGORIA 1 (Titolo I, capo I, sezione 4, articolo 8, lettera a, punto iii) e ne stabilisce le norme per tutto ciò che riguarda l’ultimo viaggio (Titolo I, capo II, sezione 2, articolo 12).
La legislazione prevede 2 possibilità per gli animali da compagnia: la cremazione e la sepoltura.
Per eseguire la cremazione bisogna trasportare il corpo dell’animale in uno dei numerosi centri che offrono la pratica della cremazione presenti su tutto il territorio nazionale.
Le strutture specializzate, dotate di mezzi adeguati per il trasporto delle salme, sono presenti sul tutto il territorio italiano e devono rispettare le disposizioni sancite dal testo del Reg. CE 1069/09 (Titolo II, capo I, Sezione 1, articolo 21 e successivi).
Non è previsto il rispetto di alcuna norma igienico-sanitaria per il trasporto della salma da parte dei privati.
Si ritiene legittimo quindi, considerare ancora attuale la linea guida del precedente Regolamento CE 1774/02 che imponeva, come unico obbligo, un certificato sanitario, rilasciato da un veterinario, in caso di decesso per eutanasia o malattia che, in questo caso, ne attestasse la non contagiosità (allegato II, capitolo III, paragrafi 1 e 5 del succitato Reg. CE 1774/02).
Una copia del certificato deve essere conservata per almeno 2 anni (allegato II, capitolo V stesso Reg. CE 1774/02).
In base agli obblighi imposti agli operatori professionali, pur non essendo obbligatorio, si consiglia l’uso di un apposito sacco porta salma monouso anche nel caso di trasporto privato.

 n. 21 del 15 Aprile 2019

Art. 6
10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente:
      a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall’evento;
      b) il trasferimento di proprietà del cane entro cinque giorni dall’evento;
      c) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni dall’evento;
      d) il decesso del cane, entro tre giorni dall’evento, nonché idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di sepoltura o cremazione) secondo le vigenti norme;
     e) la detenzione del proprio cane presso luogo diverso da quello dichiarato all’atto di iscrizione in Banca dati, in caso di permanenza superiore a venti giorni.

n. 21 del 15 Aprile 2019 

Art. 25
(Sanzioni amministrative)
1. Alle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale ed in concorso con eventuali reati:
a) per la violazione di cui all’articolo 6, commi 2, 3, 8 e 10 da euro 100,00 a euro 600,00;
b) per la violazione di cui all’articolo 6, comma 16 da euro 150,00 a euro 900,00;

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